Pubblicato il 15.09.2023

Differenza tra motociclo e ciclomotore

Pronto a saltare in sella a un ciclomotore o un motociclo?

Quando si parla di due ruote, non tutti conoscono l’esatta differenza tra motocicli e ciclomotori. Le differenze, invece, ci sono e sono sostanziali, tant’è che le due categorie di veicoli sono classificate in due articoli del Codice della Strada.

Differenza tra motociclo e ciclomotore

Ciclomotore e motociclo: differenze principali

Entrambe le tipologie di veicolo presentano caratteristiche precise che sono stabilite dal Codice della Strada.

La differenza sostanziale tra un ciclomotore e un motociclo sta nella dimensione della cilindrata e nella velocità massima raggiungibile. La cilindrata di un ciclomotore non può superiore i 50 cc. e la velocità massima che può raggiungere non supera i 45 Km orari. Invece, un motociclo ha cilindrata superiore ai 50 cc e la velocità massima supera i 45 Km orari. Inoltre differiscono anche per autorizzazioni, età e patenti alle quali possono essere guidati.

 

Caratteristiche di un ciclomotore

I ciclomotori (art. 52 del Codice della Strada) sono veicoli a motore a due o tre ruote, con motore di cilindrata fino a 50 cm quadrati  se dotato di motore termico e capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h. Qualsiasi modifica per ottenere prestazioni superiori è passibile di sanzione.

Possono essere guidati a partire dai 14 anni di età, a condizione di aver acquisito il cosiddetto “patentino”.

Il trasporto di un passeggero è consentito solo nel caso in cui il conducente sia maggiorenne e sia in possesso della patente di guida A.

Come per ogni altro veicolo, è il Codice della Strada a disciplinarne le dotazioni obbligatorie: faro anteriore bianca; luce posteriore rossa; specchietto retrovisore; clacson e pneumatici omologati; contrassegno identificativo leggibile; marmitta e silenziatore corrispondenti a quelli indicati nel libretto.

I ciclomotori sono quasi tutti senza marce, caratteristica che rende questi mezzi semplici da guidare e adatti ai brevi spostamenti.

Col ciclomotore si può circolare liberamente nei centri urbani ma non sulle strade extraurbane, sulle autostrade e sulle arterie in cui vi sono limiti di transito per specifiche classi di cilindrata.

 

Caratteristiche di un motociclo

Il motociclo (anche detto motocicletta) è un veicolo a 2 ruote, con o senza carrozzeria, appartenente alla categoria dei motoveicoli, le cui caratteristiche sono descritte nell’articolo 53 del Codice della Strada.

Hanno una cilindrata superiore ai 50 cc e hanno una velocità massima consentita superiore ai 45 Km orari e limitata solo dai limiti indicati dal Codice della Strada e da disposizioni che valgono anche per gli altri veicoli.

Per i motocicli di cilindrata superiore ai 125 cc. è indispensabile essere in possesso della patente A.

I motocicli sono destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente.

I motocicli possono circolare sulle strade a scorrimento veloce e sulle autostrade, ma per le queste ultime è necessario che la cilindrata sia pari ad almeno 150 cc in modo da non intralciare la circolazione veloce degli altri veicoli.

Diversamente dai ciclomotori, i motocicli possono avere 5 o 6 marce o il cambio automatico.

Si possono classificare in 5 categorie specifiche. Le Cruiser sono motocicli di grossa cilindrata accessoriati per lunghi viaggi. Le Naked sono moto “nude”, cioè quasi completamente prive di carene, usate soprattutto in strada. Le Enduro sono moto che si adattano a un uso sia stradale che fuoristrada.

Le moto da strada derivano da quelle da competizione e permettono grandi prestazioni sportive. Le moto da Cross, infine, vengono utilizzate su percorsi sterrati e sconnessi.


L’assicurazione per ciclomotore e motociclo

Indipendentemente dalla tipologia di mezzo a due ruote che si guida, per poter circolare, oltre a indossare obbligatoriamente il casco, bisogna essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi.

I motociclisti che circolano senza la copertura assicurativa sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464 (art. 193, comma 2, del Codice della Strada). Gli importi raddoppiano per i centauri recidivi che, nell’arco di due anni, vengano sorpresi a circolare almeno due volte senza copertura assicurativa.

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